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Ricorso notificato solo alla Centrale Unica di Committenza: è inammissibile?

lentepubblica.it • 10 Ottobre 2017

centrali-committenza-642x426Il TAR Bari, con la Sentenza del 05.10.2017 n. 1014, si è pronunciato sul ricorso notificato unicamente alla centrale unica di committenza con omessa notifica alla stazione appaltante.


La centrale di committenza a livello nazionale è costituita da Consip S.p.A., ente aggiudicatore in senso proprio, munito di personalità giuridica. La legge finanziaria 2007 ha poi previsto l’istituzione di centrali di committenza regionali che, parallelamente ed unitamente a Consip S.p.A., costituiscono un sistema reticolare per il perseguimento dei piani di razionalizzazione della spesa pubblica e per la realizzazione di sinergie nell’utilizzo di strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi (cfr. art. 1, comma 457, Legge n. 296/2006).

 

In via generale, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi (cfr. art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006).

 

Le amministrazioni pubbliche non possono delegare alle centrali di committenza le funzioni di stazioni appaltanti di lavori pubblici, potendo tuttavia affidare tali funzioni ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali (cfr. art. 33, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006).

 

Il comma 3-bis dell’art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 ha invece reso obbligatorio il ricorso alle centrali uniche di committenza per i Comuni non capoluogo di provincia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, concentrando le gestioni delle procedure di acquisto:

 

– nell’ambito delle Unioni di comuni di cui all’art. 32 del TUEL, ove esistenti, ovvero

 

– costituendo un apposito accordo consortile tra comuni non facenti capo ad unioni e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero

 

– ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province stesse.

 

In alternativa all’obbligo di ricorso a centrali di committenza, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni Consip ed il MePA.

 

In ogni caso, ai fini che qui rilevano, in base all’art. 37, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 “La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.”

 

Pur sussistendo, su un piano generale, Centrali Uniche di Committenza dotate di personalità giuridica e di legittimazione passiva a stare in giudizio (enti aggiudicatori in senso proprio) la Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di V. e di A. è una “semplice” amministrazione aggiudicatrice, risultando svolgere il ruolo di un mero modulo organizzativo accentrato della funzione di pubblica acquisizione di beni e servizi per i menzionati Enti locali.

 

In virtù di quanto innanzi esposto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibile, in quanto non notificati al C. quale effettiva Amministrazione resistente e Stazione Appaltante, restando all’evidenza detto Comune l’unico soggetto in possesso di personalità giuridica autonoma e di legittimazione passiva nel presente giudizio.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

Fonte: TAR Bari
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